Accolto il ricorso del Conversano: si rigioca Conversano-Lazio

Con il comunicato ufficiale n.13 del 18/12/2013, il Giudice Sportivo Salvatore Orefice si è finalmente pronunciato riguardo al reclamo che la società Conversano aveva presentato dopo i fatti della controversa sfida tra i pugliesi e la Lazio, giocata lo scorso 30 novembre e conclusa inizialmente sul 24-25 per la società laziale in una cornice di fatti a dir poco incandescente.Lazio Conversano

Questione pubblico e questione proteste (e conseguenti multe e squalifiche) a parte, la società pugliese lamentava un errore tecnico commesso dalla coppia arbitrale Longobardi-Longobardi: a metà del secondo tempo i due fischietti sanzionavano la panchina conversanese con il provvedimento di esclusione temporanea per 2′, sanzionandola immediatamente dopo con il cartellino rosso (probabilmente in seguito a proteste). A questo punto, considerati i due provvedimenti, la coppia arbitrale escludeva per quattro minuti uno stesso giocatore ma, come rilevato poi dal giudice sportivo, il provvedimento di esclusione per 4 minuti non può essere preso in questa situazione. Solo per comportamento reiteratamente antisportivo di un giocatore (e non dirigente) è possibile aggiungere un immediato secondo provvedimento di esclusione (o squalifica) che costringe il giocatore a restare escluso per 4 minuti o, se squalificato, costringe la squadra in inferiorità per 4 minuti. Dare 4 minuti ad un giocatore a seguito del doppio provvedimento per la panchina ha costituito così errore tecnico.

Rilevato così l’errore tecnico “che ha avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara”, il Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione del match a data da destinarsi.

Qui il testo completo:

GARA: CONVERSANO – LAZIO del 30/11/2013

Il Giudice Sportivo Nazionale PREMESSO CHE:

– con Comunicato Ufficiale n.11 del 4/12/2013 sospendeva l’omologazione della gara CONVERSANO – LAZIO del 30.11.2013, in attesa del preannunciato reclamo proposto dalla Società CONVERSANO;

– la Società CONVERSANO, nel formalizzare il reclamo, lamentava la violazione del regolamento tecnico di gioco, in quanto i direttori di gara al minuto 16’27” del secondo tempo infliggevano prima un’esclusione temporanea ad un dirigente della stessa Società ed immediatamente dopo estraevano il cartellino rosso nei confronti del secondo allenatore, applicando conseguentemente un’esclusione di quattro minuti ad un solo giocatore della Società CONVERSANO, impedendo quindi alla squadra del CONVERSANO di rientrare in campo con tutti i giocatori dopo due minuti;

– il reclamo evidenziava che l’art. 16:9 del Regolamento tecnico di gioco enuclea in maniera esclusiva ai punti a) b) c) e d) i casi nei quali è prevista la riduzione in campo della squadra per quattro minuti, specificando come i casi contemplati dai punti a) b) c) e d) del predetto art. 16:9 non comprendano la situazione oggetto dei due provvedimenti arbitrali rispettivamente di esclusione temporanea di un dirigente e squalifica dell’allenatore;

– sempre nel medesimo reclamo la Società CONVERSANO lamentava altresì la violazione dell’art. 13:7 del Regolamento Tecnico di Gioco poiché un giocatore della squadra avversaria si sarebbe trovato in zona proibita prima dell’esecuzione di un tiro di punizione assegnato alla propria squadra determinando l’impossibilità di difesa da parte della squadra del CONVERSANO al minuto 29’57” del secondo tempo sul risultato di 24-24;

RILEVATO che nel caso di specie la decisione arbitrale di ridurre la squadra in campo per quattro minuti di un solo giocatore è stata assunta quale conseguenza di due provvedimenti presi nei confronti dello stesso dirigente e non per la condotta del secondo allenatore, come lamentato nel ricorso;

CONSIDERATO che

– comunque, l’art 16:9 del Regolamento Tecnico di Gioco alla lettere a) b) c) e d) disciplina in maniera tassativa le “specifiche eccezioni” nelle quali si deve applicare la riduzione di quattro minuti, provvedimento che riguarda esclusivamente fattispecie inerenti il comportamento dei giocatori e non quello dei dirigenti;

– pertanto, la decisione dell’arbitro ha realizzato un errore tecnico che ha avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara, conclusa, tra l’altro, con il risultato di 25 a 24 a favore della Società LAZIO;

– il secondo motivo evidenziato nel reclamo risulta assorbito dalla decisione sul primo motivo;

P.Q.M.

accoglie il reclamo proposto dalla Società CONVERSANO e, per l’effetto, non omologa il risultato conseguito sul campo, dispone la ripetizione della gara CONVERSANO – LAZIO e ordina la restituzione della tassa versata per la presentazione del reclamo. Trasmette gli atti agli uffici competenti

di Luca Zadra

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6 Comments

  1. Giuseppe said:

    Sarebbe anche buona cosa da parte della federazione in sede di designazione arbitrale tenere conto del danno fatto da questi arbitri e quindi tenerli lontani dal campo per un pochino di tempo dopo avergli fatto anche una “lavata di testa”.

  2. quasi giustizia said:

    Sono gli stessi arbitri che su referto hanno scritto menzogne per cui il conversano ha preso multe salatissime: partita interrotta da invasione di campo e ripresa solo dopo intervento dei carabinieri (falso, nel rapporto scritto dai carabinieri non c’è scritto nulla di ciò tra l’altro); hanno scritto che a fine partita c’era gente minacciosa fuori tanto che sono stati scortati fino all’autostrada (falso anche questo, basta leggere la stessa dichiarazione dei carabinieri).Il conversano ha fatto ricorso anche per questo per chiedere che venisse presa in considerazione il rapporto dei carabinieri per smentire tutto ciò e diminuire le multe per giocare almeno a porte aperte e soprattutto per difendere l’onore del pubblico conversanese che da qualche hanno è composto solo da famiglie che vengono al palazzetto per godersi un pò di sport ma appena finisce la partita scappano dal palazzetto per godersi il sabato non di certo perdono tempo ad aspettare gli arbitri..per dire cosa? Alla fine avevamo ragione, avevano sbagliato…ed è stata fatta quasi giustizia…però le multe e il fango gettato su conversano rimangono…

  3. quasi giustizia said:

    E la commissione disciplinare ha rigettato il ricorso senza neanche leggere la dichiarazione dei carabinieri…

  4. giovanni laruccia said:

    E le squalifiche? La partita a porte chiuse col Siracusa? Il referto che parlava di carabinieri in realtà mai intervenuti? Chi risarcirà il Conversano i suoi tifosi e i suoi atleti? Sarebbe giusto rigiocare anche Conversano-Siracusa, togliere le giornate di squalifica a chi ha reagito alle assurde decisioni degli arbitri Longobardi e Longobardi. I giovani del Conversano, che tentano di ripartire da zero dopo i fallimenti delle passate gestioni, non meritano certe decisioni. Si faccia giustizia a 360°. La ripetizione di Conversano-Lazio è solo una pezza. Per coprire la vergogna serve un provvedimento più c ompleto da parte del Giudice Sportivo. Altrimenti quanto accaduto il 30 novembre al San Giacomo rischia di trasformarsi un pericoloso precedente.
    Giovanni Laruccia (ex arbitro ed ex dirigente Figh Puglia)

  5. nordest said:

    Grazie di esistere giovanni laruccia ex arbitro ed ex dirigente Figh Puglia ( umile tra gli umili). Sei stato limpido ed esaustivo. L a pallamano nazionale ha bisogno do persone competenti come te.

  6. Lampascione said:

    Signor Laruccia, ho apprezzato molto il suo primo post, meno il secondo. Le vie di legge usiamole per cose più serie. Uno sfottò non ammazza nessuno, non crede?

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